SOSPENSIONE/REVOCA DI PATENTE NON RILASCIATA IN ITALIA

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gianvito.vito
Ritratto di gianvito.vito
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Iscritto: 07/02/2013

Salve a tutti,

secondo voi un PREFETTO può emettere Provvedimento di SOSPENSIONE O di REVOCA di una Patente di Guida non rilasciata in Italia?

Secondo la Circolare n.00744 del 25.01.2013 dalla Pag.24 a seguire può emettere solo INIBIZIONE alla guida sul territorio Italiano. Di seguito la riporto integralmente:

10. INBIZIONE ALLA GUIDA NEI CONFRONTI DI PATENTI

NON RILASCIATE IN ITALIA (Art. 135 e 136 ter)

Il comma 2 dell'art. 14 del D.L.vo n.59/2011 modifica il comma 3

dell'art.129 C.d.S., in materia di sospensione della patente di guida sopprimendo la possibilità per il prefetto di sospendere la patente di guida

rilasciata da uno Stato UE o SEE o extraUE.

La modifica, resa necessaria per dare attuazione alle disposizioni

dell'art Il, paragrafo 2 della Direttiva 2006/126 CE (4), si deve ora

coordinare con le nuove disposizioni dell'art. 135, comma 5 C.d.S. e

dell'art. 136 ter, comma I, C.d.S. che prevedono la facoltà per il Prefetto

competente rispetto al luogo della commessa violazione di disporre, in

luogo della sospensione della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o

extraUE, l'inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata

uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle

disposizioni del Codice della Strada.

La stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un

titolare di patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta,

sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione

amministrativa della revoca della patente di guida (v. art. 135, comma 6 e

art. l 36-ter, conuna 2, C.d. S.). In tali casi, infatti, il Prefetto, in luogo della

revoca della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE dispone

l'inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la

violazione da cui discende la revoca afferisce agli artt. 186, 186-bis e 187

C.d. S.).

Le nuove sanzioni accessorie saranno applicate dagli organi di

polizia stradale procedendo al ritiro immediato del documento in occasione

dell'accertamento della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura competente rispetto al luogo dell'accertamento della violazione allo scopo

di permettere a tale Ufficio di emettere un provvedimento di inibizione alla

guida.

 

grazie 

 

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