***IMPORTANTE*** targa prova

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Cappelletti Fra...
Ritratto di Cappelletti Francesco
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Iscritto: 23/06/2013

In attesa del consiglio di stato, la Corte di Cassazione, III Sezione civile, nella sentenza n. 17665/20, depositata il 25 agosto si è espressa.

Nella sentenza, richiama anche i pareri contrapposti del MI è del MIT.

Ecco il sunto:

***
Corte di Cassazione, III Sezione civile, nella sentenza n. 17665/20, depositata il 25 agosto

"52. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere —ove ne ricorrono i presupposti- solo
l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova. A tali accertamenti provvederà il giudice del rinvio".

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