Circolazione con prenotazione revisione
Chiedo se un veicolo con revisione scaduta e con foglio prenotazione rilasciato da centro revisioni PRIVATO può circolare il giorno della prenotazione per recarsi al centro revisione.
Allego l art 9 c. 4 del dm 214/2017. Non capisco se il penultimo periodo si riferisce solo alle prenotazioni presso la motorizzazione o anche i centri revisione privati.
In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti e non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992. L'agevolazione di cui al primo periodo riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli e in presenza di particolari situazioni operative, in considerazione del fatto che l’utenza può rivolgersi ad uno qualsiasi dei centri di controllo privati presenti sul territorio nazionale, con decreto dell’Autorità competente si può circoscrivere l’agevolazione di cui al primo comma ai veicoli di esclusiva competenza ministeriale.

