Artt. 126 bis c. 6 e 128 c. 2

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vitob65
Ritratto di vitob65
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Iscritto: 14/02/2013

L'art. 126 bis al comma 6 così recita:
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
L'art. 128 comma 2 così recita:
Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 658,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
Leggendo questi articoli appena citati l'incongruenza è palese, cioè: l'art.126 presuppone la notifica di un atto definitivo che sospenda la patente a tempo indeterminato sino al superamento con esito favorevole della visita medica o della prova teorica/pratica; l'art. 128 invece è più restrittivo e considera la sospensione a tempo indeterminato già dal giorno successivo (quindi dal trentunesimo) alla notifica di obbligo di sottoporsi a visita medica o a prova teorica/pratica, senza attendere l'ulteriore atto definitivo come recita l'art. 126.
Voi come operereste di fronte a una fattispecie che viene regolata in due maniere diverse?

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