art. 126 - bis C.d.S. - Prassi operativa
Stim.mi colleghi,
con la presente richiedo un Vostro parere, cioè qual'è la prassi adottata presso i Vostri Comandi, in merito a quanto segue.
Sovente capita che dopo la redazione e notificazione del verbale di violazione all'art. 126 - bis, comma 2, l'interessato, oltre a pagare la sanzione pecuniaria, faccia pervenire la dichiarazione dei dati del conducente prima omessa.
Il mio parere è che la dichiarazione tardiva debba essere archiviata e non si debba procedere alla decurtazione dei punti in quanto si è già elevato verbale per la mancata presentazione nei termini.
Nella sostanza, ritengo che vi sarebbe disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi e coloro che invece pagano la sanzione ma non fanno pervenire alcunché.
Tuttavia, la norma, relativamente al caso propspettato non dice alcunché, ed in più non vi è uniformita di comportamenti tra i vari Comandi, ovvero alcuni decurtano anche i punti ed altri no.
Come vi comportate Voi? Vi è qualche circolare o risoluzione che dirima chiaramente la questione?
Se non vi è nulla in merito, è possibile rinvenire qualche principio, desumibile da altra disposizione, che vieti o permetta di applicare entrambe?
Io ho trovato questa circolare, ma è riferita ad altra casistica, anche se, nella parte che ho evidenziato, espliciti che si applica il 126 - bis comma 2, per il ritardo nella comunicazione dei dati oltre il termine prescritto.
Grazie anticipatamente per l'aiuto e porgo cordialissimi saluti.

