Art. 521 bis c.p.c. - Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Autorità:
Automobile Club d'Italia - Servizio Gestione PRA
18 Novembre 2014
Nr.
Prot. SGP - r005/0006833/14
Oggetto:
Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione con modifiche del D.L. n. 132/2014. Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521 bis c.p.c.) e ulteriori novità in materia di accesso alla banca dati PRA.
Descrizione:
La nuova disposizione prevede che il pignoramento dei veicoli "si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione" e si fa l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c.
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